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25/06/12

» Circolare 25 giugno 2012: Sisma di Maggio e Giugno 2012 – adempimenti delle Regioni Emilia Romagna, Veneto e Lombardia

Al fine di garantire la tempestività degli adempimenti in favore delle popolazioni e dei volontari del Servizio civile nelle zone terremotate dell’Emilia, del Veneto e della Lombardia, le Regioni interessate porranno in essere tutte le attività ritenute necessarie al fine di individuare con immediatezza le soluzioni più idonee a risolvere i problemi causati dal sisma.

A tal fine le Regioni adottano ogni utile iniziativa per il proseguimento delle attività di Servizio civile laddove possibile ovvero, tenendo conto della gravità delle situazioni rappresentate, definiscono il prosieguo del servizio dei volontari interessati nel rispetto delle norme che regolano il Servizio Civile Nazionale, ivi compreso quanto disposto negli Avvisi del 23 e 31 maggio 2012, la cui validità è estesa anche alle aree delle Regioni Veneto e Lombardia colpite dai recenti eventi calamitosi.

Le seguenti disposizioni si applicano ai soli enti pubblici e del privato non profit iscritti negli albi regionali aventi sede legale o sede di attuazione di progetto nelle aree colpite dal sisma nei mesi di maggio e giugno 2012.

    In particolare,  le Regioni interessate per quanto riguarda le attività degli Enti:

1.1  ricevono da parte degli stessi le segnalazioni delle sedi di attuazione progetto crollate o dichiarate inagibili, corredate dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante dell’Ente dalla quale risulti l’inagibilità dell’edificio ove è ubicata la sede di attuazione del progetto e, qualora, l’Ente abbia reperito una sede provvisoria per la prosecuzione delle attività, anche in deroga al paragrafo 2, terzo capoverso della circolare 17 giugno 2012, ovvero  nelle tendopoli, apportano le relative modifiche sul sistema informatico Helios.

Qualora la sede di attuazione del progetto individuata non sia rappresentata da altra sede accreditata, la Regione provvede a modificare l’indirizzo  lasciando inalterato il codice sede e ad accreditare la nuova sede. Se lo spostamento dei volontari avviene presso altra sede accreditata con codice sede diverso, le Regioni  informano l’UNSC al quale deve, altresì, essere inviato l’elenco dei volontari;

1.2    valutano le richieste di sospensione delle attività progettuali per i casi previsti al precedente punto 1 e qualora detto periodo superi i 30 giorni (escludendo i permessi straordinari), adottano il  provvedimento di modifica o chiusura, da trasmettere in copia all’Ufficio per le successive incombenze.

Qualora la richiesta di sospensione superi i 30 giorni le Regioni valutano, unitamente agli enti richiedenti, un diverso utilizzo dei volontari nell’ambito prioritario delle attività connesse al ripristino della vita civile e sociale delle popolazioni colpite. A tal fine le Regioni e gli enti interessati si coordinano con le Autorità di protezione civile presenti nell’area ed in primo luogo con i Sindaci, la Protezione civile regionale o con il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le Regioni adottano il provvedimento di modifica del progetto ed apportano le relative variazioni sul sistema informatico Helios.

Il provvedimento è trasmesso in copia all’Ufficio unitamente all’elenco dei volontari per i successivi adempimenti.

Qualora l’Ente non sia in grado di proseguire il progetto e non intenda modificarlo nel senso innanzi descritto, le Regioni allo scadere del 30° giorno decorrente dall’evento adottano il provvedimento di chiusura dello stesso che è trasmesso con ogni possibile urgenza all’UNSC. Nel caso di chiusura del progetto i giovani in servizio civile sono ricollocati dalla Regione competente, ove possibile e per il tempo residuo, presso altri progetti anche in sovranumero  con le modalità di cui al paragrafo 5.2 del DPCM 4/2/2009, previa comunicazione all’UNSC per le relative variazioni; diversamente sono fatte salve le previsioni del paragrafo 5.3 dello stesso DPCM;

1.3  autorizzano gli enti aventi progetti in corso nell’area colpita dal disastro a sospendere i predetti progetti e ad impegnare i volontari in attività di soccorso o di ripresa della vita sociale e civile delle popolazioni colpite, previo coordinamento con le Autorità di Protezione civile presenti nell’area. Il provvedimento autorizzatorio da trasmettere all’UNSC deve necessariamente contenere il titolo del progetto sospeso, l’ente realizzatore, il periodo di sospensione, una breve descrizione delle nuove attività e l’Autorità di Protezione civile con  la quale si è interagito per il loro coordinamento/realizzazione.

 

2.   Le Regioni interessate, per quanto riguarda la gestione dei volontari, acquisiscono dagli enti e successivamente trasmettono all’Ufficio l’elenco dei giovani che a causa del sisma hanno fruito di giorni di permesso straordinario indicandone il numero in quanto:

2.1   non hanno potuto essere impegnati nel progetto per il quale sono stati selezionati;

2.2   non hanno potuto raggiungere la sede di servizio;

2.3   hanno subito lutti o feriti gravi in famiglia o abbiano avuto le abitazioni distrutte o inagibili.

Al termine dei periodi  di permesso straordinario previsti dagli Avvisi del 23 e 31 Maggio 2012 le Regioni accertano la ripresa del servizio da parte dei predetti giovani avendo cura di inviare all’Ufficio i relativi nominativi. Le Regioni inviano altresì all’Ufficio i nominativi dei giovani che al termine del periodo di permesso straordinario non hanno ripreso servizio per l’adozione del relativo provvedimento di esclusione.

 

3.     L’autorizzazione alla temporanea modifica della sede di servizio di cui al paragrafo 6 del Prontuario approvato con DPCM del 4/2/2009 è adottata dalle Regioni interessate e successivamente comunicata all’UNSC.

4.     Tutte le modifiche di progetto conseguenti al sisma in oggetto sono disposte senza oneri aggiuntivi per l’Ufficio nazionale per il servizio civile, per le Regioni e per i giovani in servizio civile nazionale.

5.     Le circolari dell’Ufficio nazionale per il servizio civile del 23 e 31 maggio 2012 sono adeguate ed integrate da quanto precede. Restano di esclusiva competenza dell’Ufficio le procedure previste ai punti 1.1 e 2 della circolare del 31 maggio 2012 oltre a tutte le richieste degli enti iscritti all’Albo nazionale previste nelle citate circolari.

 

                Il Capo dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile
                              Cons. Federico FAUTTILLI
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