Recesso dagli accordi di partenariato (circ. 2 febbraio 2006 par. 5 ultimo capoverso) La circolare 2 febbraio 2006, che disciplina la procedura per l’accreditamento degli enti all’albo nazionale ovvero a quelli regionali o provinciali, al par. 5 (Iscrizione agli albi e rapporti tra gli enti), stabilisce che gli enti accreditati come sedi di attuazione di un altro ente non possono venir meno all’accordo di partenariato né sciogliere i vincoli associativi, consortili e federativi con tali enti, per accreditarsi con enti diversi, prima che siano trascorsi due anni.

Si chiarisce che per data di decorrenza del biennio s’intende quella di stipulazione dei vincoli associativi, consortili, federativi o di partenariato. Resta fermo l’obbligo, per l’ente uscente, sia nel caso in cui si accrediti in proprio sia nel caso in cui diventi sede di attuazione di altro ente, di mantenere gli impegni assunti relativamente ai progetti in corso o a quelli presentati per l’anno 2006. Ufficio competente all’accreditamento (circ. 2 febbraio 2006 par. 2) Per quanto riguarda l’ufficio competente all’accreditamento, si ribadisce la regola per la quale s’iscriveranno all’albo regionale o provinciale gli enti che hanno sede legale nella regione e sedi di attuazione di progetto in non più di altre tre regioni, mentre continueranno ad essere iscritti all’albo nazionale gli enti con sedi di attuazione di progetto in più di quattro regioni, indipendentemente dal numero delle sedi di attuazione all’estero. Rimane stabilita la competenza a valutare i progetti all’estero in capo all’Ufficio Nazionale del Servizio Civile. Rapporti con enti all’estero (circ. 8 aprile 2004, par. 4) Per quanto riguarda i rapporti con gli enti all’estero, al par. 4 della circolare del 8 aprile 2004 sui progetti di servizio civile, è previsto che la dimostrazione dei rapporti intercorrenti tra l’ente italiano accreditato e quello partner straniero possa avvenire in forme alternative al normale accordo di partenariato. Questo in
considerazione del fatto che, verosimilmente, in altri paesi, specialmente di matrice giuridica e culturale diversa da quella occidentale, neppure sia riconosciuta l’esistenza giuridica dell’ente straniero o siano previste differenti forme di accordi, ovvero non siano per nulla contemplate. In questi casi, dovrà essere prodotta, almeno, una lettera di accordo, nella quale dovranno essere chiaramente indicati i referenti esteri e le caratteristiche strutturali e organizzative minime dell’ente estero che garantiscano della capacità di svolgere le attività progettuali in partnership con l’ente italiano (sedi, attrezzature, personale). Incompatibilità tra i ruoli (circ. 2 febbraio 2006 tabella delle compatibilità dei ruoli pag. 22) Infine, relativamente alle incompatibilità tra ruoli si precisa quanto segue: la circolare del 2 febbraio 2006, nell’innovare la materia dell’accreditamento, ha operato una netta distinzione tra i ruoli previsti dal procedimento di iscrizione all’albo nazionale o regionale o provinciale e quelli inerenti alla progettazione e alla valutazione dei progetti di servizio civile nazionale. In relazione alla predetta ripartizione la circolare stabilisce le compatibilità e le incompatibilità tra i singoli ruoli nell’ambito dei due distinti procedimenti. Ne deriva che le incompatibilità stabilite nell’ambito dell’accreditamento riguardano esclusivamente le figure previste nel predetto procedimento, così come quelle previste nell’ambito progettuale concernono esclusivamente le tre figure ivi previste dei tutor, RLEA e OLP. Considerato che la circolare nulla prevede circa le incompatibilità delle figure indicate nei due distinti procedimenti, è ammissibile che lo stesso soggetto, avendone i requisiti, possa ricoprire tre ruoli distinti nell’ambito dell’accreditamento e uno di quelli previsti nei progetti. Si precisa, in ultimo, che per le figure da indicare nei progetti (tutor, RLEA e OLP), occorre trasmettere il curriculum in originale, redatto sotto forma di autocertificazione, accompagnato dalla copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, anche se lo stesso per il passato è stato già accreditato per il ruolo proposto.