Circolare 30 settembre 2004
DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA ENTI E VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE



Premessa

L’esperienza del servizio civile nazionale, su base volontaria, presenta numerosi elementi di continuità con quella degli obiettori di coscienza e ciò ha consentito, in attesa della definitiva entrata in vigore del decreto legislativo n. 77 del 2002, un sia pure parziale rinvio alle norme che regolano i rapporti tra obiettori ed enti e Ufficio nazionale. Il fatto che il servizio civile non debba più essere considerato come sostitutivo del servizio di leva impone però il definitivo superamento di quelle regole che avevano per presupposto lo status di obiettore e una certa assimilazione alla condizione dei militari.

1. Impegni e responsabilità degli enti e dei volontari del servizio civile nazionale

L’Ufficio nazionale e l’ente presso il quale il volontario presta servizio hanno affermato, con la sottoscrizione della Carta di impegno etico, la comune consapevolezza di “partecipare all’attuazione di una legge che ha come finalità il coinvolgimento delle giovani generazioni nella difesa della Patria con mezzi non armati e non violenti, mediante servizi di utilità sociale”. Spetta ai volontari il diritto e il dovere alla formazione, attraverso la quale maturare essi stessi questa consapevolezza di rispondere, nella direzione già indicata dal servizio civile degli obiettori di coscienza, all’obbligo costituzionale di difesa della Patria, declinato attraverso gli altri precetti costituzionali di solidarietà, di rimozione delle cause di disuguaglianza, di concorso al progresso della società. La stessa legge n. 64 del 2001, individua tra le finalità del servizio civile nazionale quella di concorrere alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani.
Con riferimento all’attività che concretamente i volontari sono chiamati a svolgere, spetta loro il diritto alla piena e chiara informazione da parte dell’ente; con la sottoscrizione della Carta di impegno etico, gli enti si sono inoltre impegnati a stabilire le modalità di presenza dei volontari nell’ente, a impiegarli esclusivamente per le finalità del progetto, garantendone il pieno coinvolgimento nelle diverse fasi , e a predisporre momenti di confronto, verifica e discussione.
In questo stile di cooperazione, sorge il corrispondente dovere dei volontari di ”apprendere, farsi carico delle finalità del progetto, partecipare responsabilmente alle attività dell’ente indicate nel progetto di servizio civile nazionale, aprendosi con fiducia al confronto con le persone impegnate nell’ente, esprimendo nel rapporto con gli altri e nel progetto il meglio delle proprie energie, delle proprie capacità, della propria intelligenza, disponibilità e sensibilità, valorizzando le proprie doti personali e il patrimonio di competenze e conoscenze acquisito, impegnandosi a farlo crescere e migliorarlo” (ancora dalla Carta di impegno etico).

Le norme che seguono, su cui è stato acquisito il parere della Consulta nazionale per il servizio civile nelle sedute del 14 luglio e del 15 settembre 2004, costituiscono una esplicitazione di questi impegni e responsabilità che reciprocamente enti e volontari si sono assunti e completano la disciplina del rapporto di servizio civile quale risulta dalla legge n. 64 del 2001, dalla normativa regolamentare, e dagli elementi contenuti nella lettera di avvio al servizio dei volontari.

2. Presentazione in servizio

2.1. Il volontario è tenuto a presentarsi presso l’ente di assegnazione, nel giorno e nella sede stabiliti dal provvedimento di avvio al servizio,
2.2 Il responsabile del Servizio Civile Nazionale, o il responsabile locale dell’ente accreditato, o il rappresentante legale dell’ente provvedono a consegnare al volontario copia del contratto di assicurazione stipulata dall’Ufficio in suo favore, copia del modello relativo alla comunicazione del domicilio fiscale, due copie del modulo per l’apertura del libretto postale di risparmio sul quale accreditare le somme relative al rimborso per la partecipazione al progetto, un apposito documento contenente l’indicazione delle persone di riferimento con le responsabilità dalle medesime ricoperte.
2.3. Per ogni volontario che assume servizio deve essere predisposta una cartella personale, da conservare in apposito archivio presso la sede centrale o locale dell’Ente accreditato nella quale viene tenuta tutta la documentazione riferita all’interessato con particolare riferimento a:
ƒ{ copia del progetto di impiego approvato,
ƒ{ permessi, malattie e/o infortuni, ivi compresa la documentazione sanitaria,
ƒ{ richieste avanzate dal volontario;
ƒ{ eventuale documentazione relativa ai servizi di vitto ed alloggio utilizzati;
ƒ{ provvedimenti disciplinari;
ƒ{ ogni altra documentazione attinente al servizio svolto.
2.4. In caso di mancata presentazione, il volontario è tenuto, lo stesso giorno della data prevista per l’assunzione in servizio, a fornire all’ente, per le valutazioni di propria competenza secondo quanto appresso indicato, le giustificazioni in ordine alle cause che gli hanno impedito di presentarsi. La mancata presentazione in servizio alla data stabilita equivale a rinuncia.
2.5. La mancata presentazione per malattia debitamente certificata non è considerata rinuncia; il volontario è considerato in servizio dalla data indicata sulla comunicazione dell’Ufficio, ha diritto alla conservazione del posto in graduatoria con l’avvertenza che i giorni di assenza per malattia saranno decurtati dal numero complessivo dei quindici previsti per i dodici mesi di servizio. Oltre i quindici giorni su indicati, la mancata presentazione equivale a rinuncia. In tal caso, il volontario, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione al Servizio civile nazionale, può fare nuova domanda di servizio civile in uno dei bandi successivi.
2.6. La mancata presentazione in servizio fino ad un massimo di quindici giorni oltre la data indicata sulla lettera di assegnazione può non essere considerata rinuncia anche in presenza di altri gravi e particolari motivi che dovranno essere tempestivamente comunicati dal volontario all’ente e da quest’ultimo valutati. Il volontario è considerato in servizio dalla data indicata sulla comunicazione dell’Ufficio e ha diritto alla conservazione del posto in graduatoria. In tal caso i giorni di assenza saranno decurtati dai venti giorni di permesso spettanti durante l’anno di servizio. L’eventuale prosecuzione dell’assenza sarà considerata rinuncia.

3. Assegnazione di volontari selezionati per altro progetto
3.1. Qualora un ente non abbia coperto il numero dei posti previsti dal progetto approvato, onde poter realizzare gli obiettivi programmati, può chiedere all’Ufficio nazionale l’assegnazione dei volontari idonei non selezionati, presenti nella graduatoria di un altro progetto presentato dallo stesso ente per il medesimo bando.
3.2. Quanto sopra a condizione che l’ente richiedente acquisisca e trasmetta all’Ufficio nazionale, per i provvedimenti di competenza, l’assenso dei volontari di cui si chiede l’assegnazione, previa contestuale rinuncia dei medesimi alla posizione ricoperta nella graduatoria del progetto nel quale risultano esuberanti.

4. Sostituzione dei volontari a seguito di rinunce o interruzioni del servizio
4.1. La sostituzione dei volontari selezionati nell’ambito dei progetti di servizio civile nazionale a seguito di rinunce prima dell’avvio del progetto, ovvero a seguito di interruzione del servizio o per malattia, non dovuta a causa di servizio, superiore a trenta giorni (vedasi par.7.4) è consentita esclusivamente entro i primi tre mesi dalla data di avvio del progetto e comunque entro il tempo utile affinché i subentranti svolgano almeno nove mesi di servizio civile. Pertanto, la durata del servizio civile dei volontari subentranti è ridotta al periodo che intercorre dalla data di assunzione in servizio da parte dell’ente fino al termine del progetto. L’eventuale ulteriore permanenza non è riconosciuta come periodo di servizio civile prestato ai sensi della legge n. 64 del 2001, né ai fini del trattamento economico, previdenziale ed assicurativo.
4.2. Al fine di consentire all’Ufficio di espletare le procedure necessarie per assicurare i regolari subentri degli idonei in graduatoria, saranno prese in considerazione esclusivamente le richieste di sostituzione che perverranno entro l’ottantesimo giorno dalla data di inizio del progetto.
L’ente dovrà formulare la richiesta di sostituzione provvedendo ad indicare il nominativo del primo volontario idoneo non selezionato che segue nella graduatoria,dopo averne acquisito la disponibilità. Contestualmente l’ente dovrà far pervenire a questo Ufficio la documentazione indicata nel bando di selezione.
In presenza di rinunce o interruzioni del servizio civile da parte dei volontari, gli enti non possono chiamare in servizio, pur nel rispetto della graduatoria, i volontari idonei non selezionati che non siano in possesso del provvedimento di avvio al servizio a firma del Direttore Generale dell’Ufficio nazionale per il servizio civile. Eventuali periodi di servizio prestati dai volontari in argomento precedentemente alla data di avvio al servizio prevista dal predetto provvedimento non sono riconosciuti come periodi di servizio civile prestato.
4.3. Le rinunce e le interruzioni (es. malattie oltre trenta giorni) devono comunque essere segnalate nel termine massimo di cinque giorni all’Ufficio nazionale e, a mezzo raccomandata A/R, sia al Servizio ammissione e impiego che al Servizio amministrazione e bilancio, in considerazione dei diretti riflessi sul trattamento economico delle volontarie. L’Ufficio si riserva di chiedere all’ente, mediante idonea azione di rivalsa, il rimborso delle spese sostenute per il recupero di eventuali somme indebitamente erogate al volontario a causa della ritardata segnalazione della rinuncia o interruzione del servizio.

5. Altre ipotesi di cessazione dal servizio
5.1. Il venir meno, nel corso del servizio, di uno dei requisiti richiesti dalla legge (ad eccezione di quello dell’età), comporta l’esclusione del volontario dalla prosecuzione del progetto. Il servizio prestato non ha validità ai fini dell’attribuzione dei benefici previsti dal progetto.
5.2. In caso di sospensione del progetto, sanzionata dall’Ufficio nazionale, i volontari in servizio presso l’ente, in considerazione delle legittime aspettative dei volontari in ordine allo svolgimento del servizio civile, sono ricollocati, ove possibile, per il tempo residuo presso altri enti dello stesso territorio comunale o zone limitrofe nell’ambito di analoghi progetti, avviati nello stesso arco temporale e che presentano carenze nell’organico previsto degli assegnati per lo svolgimento del servizio, previa acquisizione del consenso dei volontari stessi e degli enti individuati dall’Ufficio. A tal fine l’Ufficio nazionale, in concomitanza con il provvedimento sanzionatorio, predispone un elenco di enti, con le caratteristiche sopra menzionate, da consegnare ai volontari. I medesimi, contattati gli enti, al fine di valutare la possibilità di un loro idoneo reinserimento, segnalano entro i successivi sette giorni la preferenza all’ufficio, che predispone il provvedimento di prosecuzione del servizio.
5.3. Nel caso di impossibilità di inserire i volontari in altre strutture, l’Ufficio si rivale nei confronti dell’ente per il quale è stato adottato il provvedimento sanzionatorio, con le modalità indicate dalle leggi in materia di contabilità generale dello Stato, sulle somme corrisposte ai volontari successivamente all’adozione del provvedimento in questione.

6. Temporanea modifica della sede di servizio
6.1. Qualora sia previsto nel progetto approvato, alla voce “descrizione del progetto e tipologia dell’intervento” o alla voce “eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio” l’ente può impiegare i volontari, per un periodo non superiore ai trenta giorni, previa tempestiva comunicazione all’Ufficio nazionale, presso altre località in Italia o all’estero, non coincidenti con la sede di attuazione del progetto, al fine di dare attuazione ad attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto medesimo ( es. soggiorni estivi, mostre itineranti, eventi culturali ecc….). Non sono previsti in questo caso rimborsi a carico dell’Ufficio nazionale per le spese di viaggio.
6.2. In occasione di emergenze di protezione civile - sia nella fase della calamità che in quella post emergenziale – o di missioni umanitarie, l’ente può impiegare i volontari, per un periodo non superiore ai trenta giorni, previa acquisizione in forma scritta del loro consenso ed autorizzazione dell’Ufficio nazionale, presso altre sedi dello stesso ente in Italia o all’estero, per interventi organizzati dall’Ente stesso. L’Ufficio nazionale garantisce il rimborso delle spese di vitto e alloggio nonché delle spese di viaggio limitatamente all’andata e ritorno. Resta a carico dell’ente la stipula di apposita assicurazione per i rischi connessi alle attività svolte in altre sedi.

7. Malattie e infortuni
7.1. L’assistenza sanitaria è garantita dal Servizio Sanitario Nazionale ed assicurata mediante la fruizione delle strutture pubbliche territoriali.
7.2. Il volontario, in caso di malattia o infortunio, ne darà tempestivamente comunicazione alla sede dell’ente di assegnazione, facendo pervenire la relativa certificazione sanitaria esclusivamente sui moduli di prescrizione sanitaria rilasciata dai medici di base o dalle strutture della Azienda sanitaria locale. Tale documentazione è conservata dall’ente nella cartella personale del volontario.
7.3. Tutti i periodi di malattia, infortunio sono registrati nella cartella personale del volontario.
7.4. Spetta al volontario, durante i primi quindici giorni di malattia, l’assegno mensile per l’intero importo. Per il periodo eccedente e per ulteriori quindici giorni di malattia, l’importo economico è decurtato in proporzione ai giorni di assenza. Superati questi ulteriori quindici giorni, il volontario è escluso dalla prosecuzione del progetto. In tal caso il volontario, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione al Servizio civile nazionale, può fare nuova domanda di servizio civile in uno dei bandi successivi. Nel caso in cui l’esclusione per malattia avviene entro tre mesi dall’inizio del progetto è possibile la sostituzione, nel rispetto della graduatoria, con volontari idonei non selezionati.
7.5. L’ente comunica all’Ufficio nazionale - Servizio amministrazione e bilancio e Servizio ammissione e impiego - i periodi di malattia eccedenti i quindici giorni, al fine di procedere alla decurtazione del compenso e, se del caso, all’ esclusione dal servizio
7.6. In caso di infortunio la denuncia del sinistro deve essere inviata a cura del volontario al broker assicurativo, entro quindici giorni dal momento dell’infortunio, e comunque non oltre il quindicesimo giorno dal momento dal quale il volontario ne abbia avuto la possibilità. Per quanto concerne le modalità di denuncia del sinistro e gli adempimenti correlati, il volontario dovrà attenersi a quanto indicato nel contratto di assicurazione, consultabile sul sito web dell’Ufficio nazionale.
7.7. L’ente invia all’Ufficio nazionale (Servizio amministrazione e bilancio) una tempestiva e dettagliata relazione contenente le informazioni relative alla dinamica dell’incidente occorso al volontario nell’effettuazione del servizio, la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato l’evento, il nesso di causalità tra la condotta tenuta dal volontario e l’evento stesso, specificando in particolare la riferibilità del fatto allo svolgimento del servizio.
7.8. Per gli infortuni avvenuti durante l’orario di servizio, i giorni di assenza non vanno computati nel numero dei giorni di malattia spettante nell’arco del servizio. In caso di assenza dovuta ad infortunio occorso durante e per effetto delle attività svolte nel servizio, ivi compreso il tragitto da e per il luogo in cui la prestazione debba essere effettuata, al volontario spetta l’intera retribuzione fino a completa guarigione clinica. Il periodo di assenza dal servizio, in questi casi, è considerato prestato a tutti gli effetti.

8. Tutela della maternità
8.1. Alle volontarie in stato di gravidanza si applicano le disposizioni legislative del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità, adottato con il decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, espressamente richiamato dal decreto legislativo n. 77 del 2001. Ai sensi del predetto Testo Unico il divieto di prestare servizio civile è di norma durante i due mesi precedenti ed i tre mesi seguenti il parto (art.16), in assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la salute della gestante e/o del nascituro (art.17).
8.2. Prima dell’inizio del periodo di divieto di cui all’art.16, lett. a), le volontarie devono consegnare all’ente il certificato medico indicante la data presunta del parto.
8.3. L’astensione dal servizio, sia nel caso previsto dall’art.17 (astensione facoltativa) che nel caso previsto dall’art.16 (astensione obbligatoria) dovrà a cura dell’ente essere resa nota all’Ufficio nazionale (Servizio amministrazione e bilancio), per gli adempimenti di propria competenza. Dalla data di sospensione del servizio a quella della sua ripresa, di cui pure l’Ufficio nazionale dovrà essere informato a cura dell’ente, è infatti corrisposto l’assegno per il servizio civile ridotto di un terzo.
8.4. Oltre quanto previsto dagli articoli sopra citati, cui fa espressamente riferimento il decreto legislativo n.77 del 2001, non sono contemplati ulteriori benefici post partum , né l’applicazione della disciplina del “congedo parentale” a favore delle volontarie. L’astensione dal servizio per maternità non comporta la sostituzione della volontaria mediante lo scorrimento della graduatoria.

9. Guida di automezzi
9.1. E’ consentito al volontario porsi esclusivamente alla guida di automezzi appartenenti o comunque a disposizione dell’ente di assegnazione. Non é consentito al volontario in servizio civile di porsi alla guida di auto private.
9.2. I rischi loro derivanti dalla guida, ad esclusione di eventuali danni causati a terzi, sono coperti dalla polizza assicurativa stipulata dall’Ufficio nazionale e consegnata al volontario all’atto della presentazione in servizio. L’ente potrà stipulare una polizza aggiuntiva per rischi non coperti dall’assicurazione stipulata dall’Ufficio o per innalzare i massimali previsti dalla citata assicurazione.

10. Permessi
10.1. Nell’arco dei dodici mesi di attuazione del progetto il volontario usufruisce di un massimo di venti giorni di permesso retribuito per esigenze personali, ivi compresi, gravi e giustificati motivi, quali a titolo esemplificativo gravi necessità familiari, esami universitari e tesi di laurea, licenze matrimoniali ecc…
10.2. Il permesso consente al volontario di assentarsi dal servizio per un periodo superiore alle 24 ore e non è frazionabile in permessi orari.
10.3. I volontari possono altresì usufruire di ulteriori permessi straordinari al verificarsi delle seguenti fattispecie:
- donazione di sangue: 1 giorno;
- nomina alla carica di presidente, segretario di seggio e scrutatore, nonché di rappresentante di lista, in occasione delle consultazioni elettorali: durata dello svolgimento delle operazioni
elettorali.
- esercizio del diritto di voto: 1 giorno per i volontari residenti da 50 a 300 Km di distanza dal luogo di servizio; 2 giorni per i volontari residenti oltre 300 Km dal luogo di svolgimento del servizio.
10.4. Nel computo dei giorni di permesso non sono compresi i giorni festivi contigui (la domenica o il sabato e la domenica a secondo dell’articolazione dell’orario di servizio) ed eventuali festività infrasettimanali.
10.5. I permessi vengono fruiti dal volontario, in accordo con l’ente, compatibilmente con le esigenze del progetto di servizio e della formazione; di norma debbono essere richiesti all’operatore locale di progetto della sede di attuazione del progetto almeno quarantotto ore prima della data di inizio.
10.6. Per i volontari impiegati in progetti di servizio civile in Italia non sono previsti giorni aggiuntivi di permesso per i viaggi; per i volontari impiegati in servizio civile all’estero, in aggiunta ai venti giorni spettanti, sono concessi rispettivamente due e quattro giorni di viaggio, secondo che si tratti di paesi Europei o extra Europei.
10.7. Eventuali giorni di permesso non usufruiti non possono essere remunerati.
10.8. La fruizione di giorni di permesso eccedenti i venti previsti deve essere comunicata dall’ente all’Ufficio nazionale, che adotta il provvedimento di esclusione dal progetto.

11. Orario di servizio

11.1 I progetti devono prevedere un orario di attività non inferiore alle venticinque ore settimanali, ovvero un monte ore annuo minimo di milleduecento ore.
11.2. Nel caso in cui il progetto abbia optato per la soluzione del monte ore annuo i volontari dovranno essere impiegati in modo continuativo per almeno dodici ore settimanali, da articolare su cinque o sei giorni a seconda di quanto previsto per la realizzazione del progetto. I venti giorni di permesso non rientrano nel computo del monte ore previsto dal progetto: al termine dei dodici mesi di validità del progetto, il volontario dovrà avere effettivamente svolto almeno milleduecento ore di servizio ed aver usufruito dei venti giorni di permesso.
11.3. Il monte ore previsto non può essere esaurito prima del termine del progetto, né è possibile tenere in servizio i volontari oltre il periodo di dodici mesi .
11.4. Il pagamento avviene in modo forfettario per complessivi trenta giorni al mese per i dodici mesi di durata del progetto, a partire dalla data di inizio. E’ quindi compito dell’ente che realizza il progetto organizzare gli orari di servizio, sulla base di quanto sopra precisato.